SCUOLA MEDIA: verso la responsabilizzazione del minore o stagno d’infantilità?

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SCUOLA MEDIA: verso la responsabilizzazione del minore o stagno d’infantilità?

Scuola Media e l’obbligo dei genitori, in alcuni istituti superiori di primo grado, di andare a prendere i propri figli minori.

Una recente sentenza della Cassazione ha creato numerose polemiche.

A seguito di numerose segnalazioni da parte di genitori dell’istituto di scuola superiore di primo grado in oggetto pervenute allo Sportello FdC-Castellana, di un approfondito della problematica, e dopo una lettura integrale del testo della discussa sentenza della Cassazione n.21593/2017, possiamo puntualizzare quanto segue:

Il giudice nella sentenza in oggetto cita testualmente: “…l’istituto non poteva interrompere la vigilanza della scuola” (additando una responsabilità oggettiva del professore dell’ultima ora e del preside) “fino all’affidamento del minore ad altri soggetti responsabili e dunque sottoposti al altra vigilanza, non poteva essere interrotta la vigilanza della scuola fino all’affidamento del minore a soggetti pubblici responsabili.” (cit. sentenza).

Si ritiene quindi che presumibilmente, il punto saliente siano proprio le diciture “soggetti responsabili” (intesi come genitori o loro delegati maggiorenni) e “soggetti pubblici responsabili” (intesi come vigili urbani o altro corpo pubblico incaricato, addetti volontari della pubblica amministrazione, addetti al trasporto pubblico).

L’art. 10 del Testo Unico Decreto Legislativo n. 297/1994, delega al ‘consiglio di istituto’ l’adozione del regolamento interno dell’istituto stesso, che deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola e durante l’uscita dalla stessa.

Si ritiene quindi che presumibilmente l’istituto in oggetto, con la circolare emanata e qui riportata non integralmente, abbia voluto adottare la via meno tortuosa, perché presumibilmente cosa più semplice, e di scarico di responsabilità, sulla responsabilità genitoriale.

L’istituto avrebbe potuto e ‘dovuto’, presumibilmente in primo luogo, far richiesta all’amministrazione comunale, di una necessaria copertura con ‘soggetti pubblici responsabili’ per l’entrata e l’uscita dei minori ad di là delle cancellate, per la copertura di vigilanza su “pubblica via, subito dopo l’area interna di pertinenza dell’Istituto.” (cit. sentenza).
Sostanzialmente l’istituzione ha sottovalutato, oltre ad un aspetto meramente di ordine pubblico, presumibilmente alcuni aspetti, nell’adozione del suddetto regolamento, che andrebbero puntualizzati:

a)- l’Istituto resta responsabile, proprio in coerenza con la sentenza da loro citata nella circolate, sino a quando il genitore o suo delegato possa presentarsi a prelevare il minore.
Questo vuol dire che, al di là di paranoici solleciti degli addetti responsabili dell’Istituto, il genitore o chi per lui,
può presentarsi a qualsiasi ora, e in compatibilità a propri impegni lavorativi e non, a prelevare il minore senza per questo sentirsi in difetto e pretendendo paradossalmente che l’addetto (‘soggetto responsabile incaricato dall’istituto’) non si allontani prima dell’effettivo prelievo;

b)- conseguentemente le ore di allungamento degli orari lavorativi degli addetti responsabili, graverebbe inevitabilmente sull’istituto come extra-shift lavorative e con inevitabili disagi per degli stessi;

c)- il fattore di richiedere il prelievo diretto del minore non esclude la possibilità di un fortuito incidente tra ‘cancello’ e ‘strada’ se un “soggetto pubblico responsabile” non sia presente durante effettivo raggiungimento del genitore da parte del minore.

Sugli obblighi di sorveglianza e vigilanza sui minori in materia scolastica, non esiste oggettivamente una normativa specifica che impone ‘provvedimenti e obblighi’ a cui adeguarsi, ma solo principi generali e tra i quali quello dell’art. 2048 codice civile nei comma 2 e 3, che recita:
“La responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un’arte per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.              Grava per cui comprensibilmente sugli insegnanti una responsabilità civile e penale. Quindi il criterio che questa responsabilità non prevede “buchi”, “zone franche”; in quanto la minore età è uno “stato” e non è una variabile dipendente dalle situazioni.

Inoltre il codice civile tiene in considerazione tutte le posizioni e gli interessi in gioco della maturanda maturità dei ragazzi, tanto che il C.C. chiarisce che, “l’estensione dell’obbligo di sorveglianza deve essere commisurata all’età e in relazione al reale grado di maturazione degli alunni” (Giuridicamente Parlando),
tanto che la giurisprudenza, né benché meno la sentenza, non mettono in discussione in alcun modo la validità giuridica del modulo per l’uscita autonoma degli alunni minorenni fino ai 14anni, anzi scindono le due cose,
attribuendo la genitore, con la presentazione del modulo suddetto, una importante responsabilità genitoriale, il quale unicamente può valutare se il proprio figlio abbia o meno acquisito quella maturanda maturità di cui si parlava sopra,fermo restante la responsabilità dell’istituto nei limiti di legge.

Convenendo sul dato oggettivo che il giudice non legge pedagogismi, ma solo ‘codici’ e ‘sentenze’, in buona sostanza la sentenza della Cassazione a cui si fa riferimento nelle circolari di parecchi istituti scolastici italiani, sottolinea che:

1)- Le norme pongono a carico del personale scolastico l’obbligo di accompagnamento vigile e affidamento diretto del minore al altro soggetto pubblico responsabile di pubblica via e del mezzo di trasporto davanti al portone delle scuole gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandano al personale medesimo la vigilanza senza vuoti temporali nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino;

2)- I giudici ( di primo e secondo grado) hanno logicamente dedotto che l’attività di vigilare quale l’amministrazione scolastica era onerata, mai avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti responsabili e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella fattispecie quella del personale addetto al trasporto;

3)- la responsabilità del docente dell’ultima ora e del dirigente, non termina con l’allontanamento del minore dal perimetro interno dell’Istituto, ma sino ad affidamento diretto del minore al Genitore o suo Delegato maggiorenne, oppure a un Soggetto Pubblico Responsabile (addetto al trasporto pubblico, vigile o altro corpo incaricato alla sicurezza in pubblica via);

Pertanto

convenendo pienamente con quanto deciso dalla Cassazione che ha condannato in solido la scuola, il comune e il ministero dato che “Nel caso di specie i ragazzi appena usciti dalla scuola sarebbero stati lasciati liberi su strada pubblica.” (cit. sentenza),  riteniamo che presumibilmente le responsabilità degli istituti sopra menzionate persistono in egual modo per i minori che usufruiscono del trasporto scuola-casa dove non vi è affidamento quindi al ‘genitore’,

le liberatorie, pertanto, non esentano comprensibilmente l’istituto dalla responsabilità di vigilanza e nei limiti di legge, ma pur essendo il diritto alla tutela e protezione del minore non un ‘diritto contrattualizzabile’ scuola-famiglia, risulta un ‘mezzo efficace‘, se meglio penalmente legiferato (art. 591 c.p), con il quale i genitori concorrono a ‘scegliere’ e ad assumersi le proprie di responsabilità proprio in onere ed onore della valutazione di maturità del minore, affidando la scelta al buon senso e commisurata all’età e in relazione al reale grado di maturazione del minore, nell’esercizio della patria potestà genitoriale. (Diritti riservati, relata di sintesi dell’ avv. Alessandro Laera).

Autore, Antonella Vinella.

27 Ottobre 2017.

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